
STATUTO ASSOCIATIVO
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ARTICOLO 1 E' costituita fra i Dottori Architetti che aderiscono al presente Statuto una libera Associazione culturale senza scopo di lucro denominata: "ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VICENZA”.
ARTICOLO 2 L'Associazione ha la propria sede in Via Meldolesi n° 50; tale sede potrà comunque essere trasferita altrove su decisione del Consiglio Direttivo. L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sodale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
TITOLO II - SCOPO - OGGETTO
ARTICOLO 3 L'associazione ha carne scopo:
a) sviluppare fra i giovani Architetti rapporti di amicizia e solidarietà per affrontare attraverso un vicendevole aiuto l'avvio alla professione e lo svolgimento della stessa;
b) contribuire con il potenziale professionale e culturale dei propri associati allo studio e alla risoluzione di problematiche connesse alla professione di architetto;
c) promuovere ogni iniziativa che tenda a valorizzare e tutelare l'immagine di architetto ed affermarla nei rapporti con il mondo esterno;
d) promuovere iniziative tendenti ad allargare il campo delle conoscenze scientifiche degli iscritti a mezzo di riunioni, incontri anche per singoli gruppi ed attraverso lo sviluppo di rapporti con associazioni professionali (anche straniere), stabilendo collegamenti e favorendo scambi culturali per promuovere l'aggiornamento e la preparazione professionale;
e) curare con particolare attenzione studi e proposte su problemi di interesse locale , regionale o nazionale attinenti l'architettura, anche per il maggior inserimento dell'architetto nel campo operativo e sociale;
f) promuovere e mantenere contatti con Università ed Istituti Scientifici per il continuo perfezionamento delle conoscenze dei propri iscritti, curando in particolare il collegamento tra il campo della professione e quello dell'insegnamento a della ricerca;
g) sviluppare a mantenere contatti con imprenditori a maestranze per un continuo scambio di conoscenze ed esperienze in funzione del progresso della tecnologia;
h) favorire il nascere di Associazioni di Giovani Architetti in altre province per la costituzione di un'associazione regionale e di una nazionale;
i) promuovere la comune coscienza etica del fare architettura e dell'esercitare la professione di architetto nell'assunzione dello spirito dettato dalle norme deontologiche.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire ad iniziative aventi scopi analoghi in ambito internazionale e può partecipare a raggruppamenti di associazioni di categorie ed anche di professioni, diverse.
ARTICOLO 4 L'Associazione realizzerà il programma di attività mediante:
a) le riunioni degli associati e le Assemblee Generali;
b) l'organizzazione di corsi, conferenze, borse di studio e concorsi;
c) l'organizzazione di qualsiasi attività o iniziativa che sia giudicata utile per il conseguimento delle finalità sociali.
ARTICOLO 5 Dell'Associazione possono far parte gli Architetti iscritti all'Albo dell'Ordine Provinciale, i Laureati in Architettura e gli iscritti all'ultimo anno del corso universitario i quali al momento dell'iscrizione non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. Allo scadere dell'anno sociale, nel corso del quale l'associato compie il quarantesimo anno di età, egli perde la qualifica di associato e non può più far parte dell'Associazione. Faranno parte dell'Associazione coloro che, avendo i requisiti necessari, presenteranno domanda al Consiglio Direttivo il quale ha 15 (quindici) giorni di tempo per accattarla, salvo quanto previsto dall'art. 20.
ARTICOLO 6 L'Associazione comprende associati effettivi, associati aderenti, associati sostenitori ed associati onorari. Tutti gli associati, all'atto dell'iscrizione si impegnano ad accettare e rispettare le norme dello Statuto. Sono associati effettivi i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.. Sono associati aderenti, i laureati in Architettura e gli iscritti all'ultimo anno del corso universitario. Sono associati sostenitori e persone fisiche e le altre entità che sono interessate a sostenere, anche economicamente, le attività dell'associazione. Sono associati onorari i professionisti che sì sono distinti per particolari impegni o meriti nella valorizzazione o difesa della professione di architetto. Gli associati onorari sono eletti dall'Assemblea generale su proposta deliberata con voto di almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7 Il socio ha l'obbligo del versamento della quota sociale nella misura deliberata annualmente, per ciascuna categoria di soci, dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 8 Il Consiglio Direttivo potrà in casi gravi decidere l'espulsione del socio o la mancata accettazione della domanda di iscrizione per morosità, indegnità o condotta contraria alle finalità e agli interessi dell'Associazione. L'interessato tuttavia dovrà essere convocato per consentirgli di giustificarsi. L'espulsione sarà comunicata tramite lettera raccomandata. Qualora decadano i motivi suddetti, l'interessato potrà essere riammesso.
TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
ARTICOLO 9 Gli organi preposti al funzionamento dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 10 L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto in regola con il versamento del contributo sociale. Essa procede alla nomina del Consiglio, ne approva la relazione annuale ed i bilanci annuali consuntivi e preventivi, nomina i Probiviri, delibera su tutti gli argomenti all'O.d.G.. L'Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'anno solare per approvare i bilanci ed i rendiconti proposti dal Consiglio Direttivo; è altresì indetta entro due mesi dalla chiusura del biennio di mandato del Consiglio Direttivo in carica, per discutere ed approvare il programma delle attività e delle iniziative del biennio successivo proposto dal Consiglio o dai singoli associati che abbiano fatto pervenire delle proposte al Consiglio stesso almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno quinto dei soci aventi diritto al voto. I soci hanno tuttavia facoltà di aggiungere oggetti all'O.d.G. dell'Assemblea straordinaria purché ne faccia domanda sottoscritta almeno 1/10 dei soci; in quest'ultimo caso l'ordine del giorno sarà quello risultante dalla richiesta di convocazione. L'Assemblea può essere convocata par lettera, anche raccomandala, da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. Nella lettera di convocazione deve essere contenuto l'O.d.G. la data, il luogo e l'ora della riunione. In alternativa può essere convocata via facsimile almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati effettivi ed aderenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto sulle questioni messe all'O.d.G. in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Ciascun sodo può farsi rappresentare da un altro socio mediarne delega scritta; non potranno essere ammesse più dì tre deleghe per ciascun socio. Le votazioni avverranno di norma per alzata di mano, salvo quanto previsto nell'art. 11. Hanno diritto al voto soltanto gli associali effettivi ed aderenti in regola col versamento della quota sociale.
ARTICOLO 11 Organo esecutivo dell'Associazione e il Consiglio Direttivo che viene eletto, nel corso dell'Assemblea Generale degli associati, entro due mesi dalla chiusura del secondo anno sociale del biennio di mandato, con l'eccezione prevista dall'art. 20. La votazione dei candidati avviene a scrutinio segreto e sono esprimibili preferenze pari al numero dei componenti del Consiglio. Sono eletti gli associati effettivi che, candidati, contengono il maggior numero di voti.
ARTICOLO 12 Il Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri che varia da cinque fino a cento iscritti, a sette oltre i cento iscritti, si compone di:
a) un Presidente, il quale rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio, presieda l'Assemblea e compie tutti gli atti non espressamente riservati al Consiglio o che gli siano espressamente delegati;
b) un Vicepresidente che fa le veci del Presidente in caso di sua assenza;
c) un Segretario, il quale redige i verbali dette sedute del Consiglio e dell'Assemblea ed è responsabile della tenuta degli atti dell'Associazione;
d) un Tesoriere, il quale provvede all'Amministrazione del patrimonio dell'Associazione, tiene i libri contabili e risponde della cassa dell'Associazione;
e) tre Consiglieri.
L'associazione è rappresentata dal Presidente o dal Vicepresidente o da altro associato delegato dal Presidente. I componenti sono eleggibili consecutivamente per un massimo di due mandati. Non potranno ricoprire cariche sociali coloro che assumono anche politiche o all'interno dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza. La cariche sociali non sono retribuite, ma è ammesso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti di istituto. Le spese non delegate ai singoli consiglieri sono disposte esclusivamente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito le singole cariche, salvo quanto previsto dall'art. 20. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte agli iscritti, in qualità di uditori, con esclusione dette votazioni.
ARTICOLO 13 Compiti del Consiglio Direttivo sono principalmente:
a) applicare lo Statuto dell'Associazione;
b) dare esecuzione al programma approvato dall'Assemblea Generale biennale degli associati;
c) attivare, compatibilmente con le risorse eventualmente disponibili, ulteriori l'iniziative secondo le finalità espresse dall'art. 3;
d) valutare la candidatura degli eventuali “soci sostenitori”.
ARTICOLO 14 II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente o tre dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche funzioni ai singoli consiglieri.
ARTICOLO 15 Qualora nel corso dell'anno non fossero più disponibili uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procederà alla loro sostituzione nominando i primi non eletti delle ultime votazioni in ordine di preferenze ricevute. In deroga ai limiti di età previsti nell'art. 5, l'associato, che al compimento del quarantesimo anno di età ricopre la carica di consigliere, decade dalla carica e perde la qualifica di associato alla fine del mandato.
ARTICOLO 16 Tutte le eventuali controversie sociali fra soci e tra questi e l'Associazione e i suo organi, saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea, uno dei quali necessariamente tra i soci fondatori. Esso interverrà su richiesta su richiesta dell'Associazione o di qualunque socio e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
ARTICOLO 17 Si possono costituire dei Gruppi di Studio per affrontare i problemi e le questioni professionali e di categoria che si ritengono di comune interesse per gli associati. Detti Gruppi sono creati da libera formazione dì associati o dal Consiglio Direttivo e devono sottoporsi al Consiglio per avere la sua approvazione, il programma che intendono svolgere. Il Consiglio può nominare un coordinatore (che può far parte o meno del Consiglio Direttivo) che presiederà ciascun Gruppo di lavoro il quale si avvarrà degli associati che si dichiarino disponibili a far pare del gruppo stesso. II funzionamento dei Gruppi di lavoro è regolato dal Consiglio Direttivo. Sarà istituito l'organo di stampa della Associazione. Il Consiglio provvederà alla nomina di un responsabile per il funzionamento dello stesso.
TITOLO V - PATRIMONIO
ARTICOLO 18 Le entrate dell'Associazione derivano:
a) dalle quote annuali di iscrizione;
b) dalle contribuzioni volontarie e straordinarie;
e) dalle eventuali attività accessorie a quelle istituzionali compresa l'attività commerciale.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 19 Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell'Assemblea Generale convocata a tale scopo fatta eccezione per l'art. 3. La delibera sarà valida con la presenza di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e se otterrà il voto favorevole di almeno due terzi più uno degli associati aventi diritto di voto. Per quanto non contenuto nel presente Statuto sì fa rinvio alle norme consuetudinarie di legge.
ARTICOLO 20 (norma transitoria) Per l'anno 1996 (millenovecentonovantasei) il Consiglio Direttivo è formato dai 11 (undici) "Soci Fondatori” firmatari del presente Statuto. Sarà consentito iscriversi all'Associazione senza presentare la domanda prevista dall'art. 5 fino al 31 (trentuno) ottobre 1996 (millenovecentonovantasei); gli associati all'atto dell'iscrizione dovranno comunque impegnarsi per iscritto ad accettare e rispettare le norme dello Statuto.
..Omissis..
stampa
archivio
newsletter